I Vantaggi dell’Apprendistato sono molto importanti per le imprese in quanto riescono a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e ottengono incentivi statali per usufruire di questa forma contrattuale. Molti sono quindi i vantaggi dell’apprendistato che un’Azienda ottiene introducendo giovani dentro varie forme di lavoro.
I Vantaggi dell’Apprendistato: Benefici contributivi
La legge di stabilità 183/2011 ha previsto per i contratti di apprendistato con decorrenza 1° gennaio 2013 una diversa distribuzione dei benefici contributivi di seguito:
- Per le azienda con più di 9 dipendenti la contribuzione a carico dei datori di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile alla quale si aggiunge l’1.31% (quota ASPI).
- Per le aziende con meno di 10 dipendenti (pari o inferiori a 9) la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari all’1,31% quota ASPI per i primi tre anni fino al 31/12/2016 (art. 22 L. 183/11).
L’agevolazione compete anche all’apprendista. La quota contributiva a suo carico sarà del 5,84% a differenza dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato che versano il 9,19%. Anche in questo caso, i vantaggi dell’Apprendistato sono evidenti per le Aziende che scelgono queste forme contrattuali.
I Vantaggi dell’Apprendistato: Benefici economici e fiscali
L’art. 53 del D.Lgs 276/2003 prevede che il lavoratore assunto con contratto di apprendistato può essere inquadrato per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione sino a due livelli retributivi inferiori.
L’ art. 11 co. 1 lett. a) D.Lgs 446/97 sancisce che il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo dell’IRAP.
I Vantaggi dell’Apprendistato: Benefici normativi
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: in particolare al computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999 essi non sono presi in considerazione.
Un ulteriore incentivo di natura normativa è da considerarsi quello offerto dal Ministero del Lavoro circa il limite massimo di età entro il quale si può assumere con contratto di apprendistato: esso è fissato in 29 anni e 364 giorni (e non al compimento del ventinovesimo anno di età), così che un contratto di apprendistato può iniziare anche nell’anno del trentesimo anno di età e concludersi dopo tre anni.