Anomalie Bancarie e Finanziarie
Pochi imprenditori sono a conoscenza che analizzando attentamente un conto corrente bancario, è possibile riscontrare ANATOCISMO (applicazione di interessi su interessi) e USURA (superamento del tasso di soglia previsto dalla Legge 108/96).
Lo Studio Avv. Giuseppe Santalco, avvalendosi di primarie aziende di settore, analizza la posizione di clienti vittime di anatocismo ed usura prospettando loro, nel caso ci siano i presupposti, la migliore soluzione per recuperare il maltolto attraverso l’analisi e la perizia econometrica.
Se l’azienda ha un affidamento bancario (anticipo fatture, scoperto di conto, castelletto o qualunque altro fido), è quasi sicuro (95 %) che la Banca applica anatocismo e usura. Sono comportamenti illeciti e puniti anche penalmente (usura oggettiva). Fornirò l’esatta cifra che si può recuperare e la migliore strategia per affrontare la Banca.
Anche per rapporti estinti, in contenzioso e, soprattutto, quando ci sono i primi segnali che la Banca vuole chiudere: oppongo a queste ultime gli oneri illegittimamente caricati ai clienti sui conti correnti.
E’ possibile richiedere un rimborso entro 10 anni dalla CHIUSURA del Conto corrente (non del fido) dopo 10 anni che il conto corrente è chiuso, il “reato” va in prescrizione e non è più possibile fare rivalsa per recuperare il maltolto.
È necessario fornire tutti gli estratti conto e scalari trimestrali ricevuti dalla banca e, se disponibili, i contratti.
Hanno diritto al ricalcolo sia le persone fisiche (commercianti, artigiani, agricoltori, liberi professionisti) che le persone giuridiche (società).
RICONOSCERE I CASI DI ANATOCISMO E USURA BANCARIA
Anatocismo e usura bancaria su carte “revolving”
l’uso sempre più frequente di questa forma di finanziamento, dovuta anche alla facilità con la quale si può accedere al prestito, ha portato ad un aumento esponenziale dell’offerta da parte di istituti di credito e finanziarie.
Tuttavia in moltissimi casi si sono riscontrati tassi usurai e anatocismo. Per questo motivo ti consigliamo di rivolgerti a INMEDIAR che fisserà un incontro tra le parti al fine di dirimere bonariamente ogni tipo di controversia.
Anatocismo e usura bancaria su swap e derivati
I derivati sono strumenti finanziari il cui valore è collegato al valore di uno o più parametri finanziari sottostanti (detti underlying).
I principali prodotti derivati (swap):
– swap di interessi (Interest Rate Swap, IRS): è un contratto che prevede lo scambio periodico, tra due operatori,
di flussi di cassa aventi la natura di “interesse” calcolati sulla base dei tassi di interesse predefiniti e differenti e
di un capitale teorico di riferimento;
– swap di valute (currency swap, CS): è un contratto stipulato fra due controparti che si scambiano nel tempo un
flusso di pagamenti denominati in due diverse valute. Si pone quale scambio a pronti di una determinata valuta
e nel contempo in uno scambio di eguale ammontare e cambio, ma di segno opposto, a una data futura
prestabilita;
– swap di commodities: è un contratto stipulato fra due controparti che si scambiano nel tempo un flusso di
pagamenti indicizzati al cambiamento di una commodity da un lato e a un tasso fisso dall’altro.
Un esempio comune sono swap sul prezzo del petrolio (Oil swaps);
– swap di protezione dal fallimento di un’azienda (Credit default swap, CDS): è un contratto di assicurazione
che prevede il pagamento di un premio periodico in cambio di un pagamento di protezione nel caso
di fallimento di un’azienda di riferimento;
– hedging: riduzione (fino ad annullamento) di una potenziale perdita (rischio finanziario);
– trading: profitto sulla variazione di prezzo (nel tempo), assumendo un rischio finanziario.
Tutti i flussi si eseguono in un unico mercato;
– arbitraggio: profitto sulla differenza di prezzo fra due mercati (in un dato tempo).
Si acquista in un mercato, e si vende il derivato o il sottostante in un altro.
Obiettivo dei contratti derivati è la copertura di un rischio connesso alla variabilità di un indice.
I contratti derivati oltre a non generare pienamente questo tipo di copertura pongono un ulteriore costo a carico del cliente e spesso la contrattualistica di base non è completa né regolare.
Nel documento descrittivo dell’operazione l’ente emittente (spesso la banca) indica i casi in cui la banca paga il cliente in virtù del contratto derivato.
Per esempio se il contratto è a copertura dell’oscillazione del tasso variabile, il derivato potrebbe proteggere il cliente da un aumento sopra il 5%. Quindi il cliente che ha in corso un finanziamento a tasso variabile scambia il variabile per il fisso. Il cliente paga il tasso variabile e la banca paga il cliente se il tasso supera il 5%. Il cliente ha quindi la garanzia che il tasso non sarà superiore al 5%.
Per questo il cliente è disposto a pagare un premio (cioè l’acquisto del derivato) come se fosse un’assicurazione. Ovviamente se il tasso non raggiungesse mai il 5% il premio rimarrebbe a carico del cliente.
Quando i contratti su DERIVATI sono impugnabili e annullabili?
Lo sono nei seguenti casi:
1) Clausole compromissorie vessatorie;
2) Manca il profilo di rischio del cliente;
3) Irregolarità contrattuali;
4) Vizio sull’età del sottoscrittore;
5) Per anatocismo e usura;
6) Cause astratte sottostanti avariate .
Quali anomalie si riscontrano più frequentemente nei DERIVATI e SWAP?
VIZI NORMATIVI
– Profilo di rischio non idoneo;
– Mancanza di documenti;
– Patto leonino;
– Età del sottoscrittore.
VIZI CONTABILI
– Costi occulti;
– Mancanza coperture;
– Evidenza di speculazione;
– Ricalcoli errati di MTM/FLUSSI/UP FRONT.
Queste anomalie possono altresì generare:
– USURA OGGETTIVA;
– USURA SOGGETTIVA;
– TRUFFA CONTRATTUALE.
Rimedi sull’Anatocismo e usura bancaria su conti correnti bancari e mutui
La sentenza della corte di Cassazione del 20 febbraio 2003 n. 2593 è molto chiara a riguardo: “Occorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c.” In generale tuttavia gli istituti di credito applicano gli interessi di mora su tutta la quota di debito (capitale e interessi), di fatto ignorando la legislazione vigente.
La Sentenza n° 24418 del 02 Dicembre 2010 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione riunitasi a Sezioni Unite, ha affermato che l’azione di ripetizione, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta a prescrizione decennale decorrente, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, contemplata nel contratto di conto corrente bancario, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
L’anatocismo era considerato, fino a poco tempo fa, del tutto lecito, nonostante l’art. 1283 del codice civile preveda dei limiti ben precisi per la sua applicazione: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
In sostanza, l’inserimento di una clausola che preveda l’anatocismo in un rapporto di conto corrente bancario può essere considerata lecita solamente se l’anatocismo sia considerato, da sempre, come una usanza pacificamente accettata sia dai clienti che dalle banche (cosiddetto uso normativo).
Di recente la Cassazione, cambiando orientamento, con le sentenze 16/03/1999 n. 2374, 30/03/1999 n. 3096 e 11/11/1999 n. 12507, invece ha stabilito che l’anatocismo non è un uso accettato e considerato come lecito dai clienti che lo ritengono invece come una vessazione delle banche, un male minore da subire per poter aprire un conto corrente.
In altre parole significa che oggi gli interessi sugli interessi, comunemente applicati da tutte le banche nei contratti di conto corrente passivi, sono da considerare del tutto illeciti e quindi debbono essere integralmente restituiti ai correntisti dall’inizio del rapporto di conto corrente.
Sono ormai numerosi i provvedimenti di tutti i Tribunali d’Italia che, sulla scia delle sentenze della Cassazione – che sino ad oggi ha sempre confermato il rivoluzionario indirizzo antibancario – hanno imposto la restituzione degli interessi anatocistici ai correntisti.
USURA BANCARIA E LEGISLAZIONE: LA GIURISPRUDENZA MUOVE IMPORTANTI PASSI IN FAVORE DEI CONSUMATORI
Le motivazioni di una prima sentenza, emessa nel dicembre 2011 dalla Corte di Cassazione in merito all’usura bancaria, hanno aperto alle aziende a ai privati cittadini la strada del risarcimento civile.
La sentenza, nonostante l’assoluzione di tre banchieri, ha comunque configurato la possibilità di ottenere il risarcimento per la scorretta applicazione della commissione di massimo scoperto, quando la stessa va a generare tassi usurari.
Come si legge nella motivazione della sentenza
“Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato di usura sotto il profilo dell’elemento oggettivo”.
Il decreto sviluppo, convertito in legge nel luglio 2011, ha per la Suprema Corte ” introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura”, ma la stessa corte ha ribadito come tale norma non abbia effetto retroattivo.
La stessa corte, nell’esaminare le nuove norme di regolamentazione del mercato creditizio, che hanno elevato il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) di credito, ha stabilito che banche e finanziarie non possono avvalersi di tali normative in caso di denuncia da parte di imprese o privati che accusino l’applicazione di interessi usurari.
Queste le motivazioni della sentenza:
“la portata dell’intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente”.
La Suprema Corte di Cassazione poi, in una storica sentenza del 2013 , così ribadisce la conseguenza di comportamenti scorretti tenuti da istituti di credito e finanziarie:
“se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”
Come conseguenza diretta di questa sentenza, in molti contratti di mutuo nei quali erano stati applicati tassi di mora molto elevati, applicazione che dava luogo a casi acclarati di usura bancaria, l’accertamento, a seguito di opposizione a decreto di ingiunzione, dell’esistenza di questa pratica illecita ha portato l’autorità giudiziaria a concedere provvedimenti di sospensiva dell’atto di pignoramento degli immobili.
Inoltre, qualora venissero riscontrate anomalie finanziarie nei contratti da parte degli ispettori della Banca d’Italia , Banche e finanziarie possono venire sanzionate economicamente anche per importi significativi, soprattutto a seguito dell’accertamento di applicazione di tassi di interesse inquadrabili nell’usura bancaria.
NORMATIVA:
Art. 1283 Anatocismo
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).
Tale norma da ultimo citata, espressamente dispone che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”.
Non consta, infatti, che le Banche agiscano sulla scorta di un uso normativo consolidato sin dalla data di entrata in vigore del codice civile, unica condizione in base alla quale la clausola anatocistica possa considerarsi valida.
Le Banche, del resto, non possono invocare in loro favore alcun “uso” formatosi e consolidatosi dopo l’entrata in vigore del codice civile, posto che nel nostro ordinamento, i c.d. usi “contra legem” non sono tollerati, come si desume agevolmente – ed a tacer d’altro – dall’art. 1 delle preleggi sulle fonti del diritto e la loro gerarchia.